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Il III° Conto Energia

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In questo, articolo, come nel precedente, approfondiamo alcuni aspetti legati al meccanismo di incentivazione in Conto energia e lo facciamo con la 3° incarnazione del meccanismo di incentivazione attivo in Italia dal 2011 e che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto guidare lo sviluppo del FV fino al 2013.

ATTENZIONE! L’articolo presenta il Conto Energia così come lo presentammo nel 2010. Per cui anche se i tempi verbali sono al futuro, ribadiamo che il III Conto Energia, così, come tutti gli altri Conti Energia (fino al V°) sono in realtà non più attivi alla data di riedizione del presente articolo.

Luglio 2010: E’ stato approvato il nuovo decreto Conto Energia, per l’incentivazione del fotovoltaico che entrerà in vigore il primo gennaio 2011 sino a tutto il 2013; Approvate anche  le linee guida per l’attuazione dell’art.12 del D.Lgs 387/2003 che riguardano le modalità per le autorizzazioni a costruire gli impianti a fonte rinnovabile.

Agosto 2010: Viene pubblicato in G.U. il decreto ministeriale 06 agosto 2010

Finalmente, il 25 agosto, esce la versione ufficiale del nuovo Conto Energia. In dettaglio, vediamo le maggiori novità e gli articoli che modificano lo status quo degli scorsi 3 anni. In estrema sintesi il decreto può essere visto con queste quattro punti:

  • Introduzione di 3 (4  con un successivo ed eventuale decreto ministeriale) categorie di impianti e rispettive tariffe incentivanti.
  • Decurtazione annua delle tariffe per tutte le 3 categorie con meccanismo “a scalare” per la categoria incentivata nei precedenti decreti che subisce anche la decurtazione  annua maggiore.
  • Tariffe applicate per 20 anni dalla data di entrata in esercizio in valuta corrente.
  • Varie modifiche sui premi, le modalità, ecc.

Ecco, però, selezionati, i vari articoli nei loro punti più evidenti ai fini della valutazione dell’installazione:

Titolo I – Art. 1: Le incentivazioni nuove valgono per tutti gli impianti entrati in esercizio DOPO il 31 12 2010. Gli unici impianti che si adatteranno alle nuove tariffe pur entrando in vigore entro fine 2010 sono quelli di cui al titolo IV (impianti a concentrazione solare). Novità introdotta: impianti a innovazione tecnologica di cui ancora non si sa molto visto che si aspetterà un successivo decreto.

Titolo I – Art. 2: Contiene tutte le definizioni delle terminologie utilizzate. Segnaliamo in particolare le seguenti perché mutate sostanzialmente o del tutto nuove:

  • Comma f: Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative. Si fa riferimento a moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici così come normati dall’Allegato 4 del decreto. In particolare si fa riferimento a moduli che, integrati nei componenti edilizi, ne conservino le caratteristiche preesistenti (isolamento termoacustico, ad esempio) aggiungendo ad essi la capacità di conversione fotoelettrica.
  • Comma g: Impianto posizionato su edificio. Fa esplicitamente riferimento all’Allegato 2 del decreto che fa piazza pulita delle vecchia distinzione tra integrazione totale o parziale. La tabella ivi presente mostra 4 tipologie di installazione ben definite.
  • Comma i: Potenziamento. L’intervallo temporale minimo per effettuare un aumento di potenza di un impianto già connesso alla rete passa da 1 a 2 anni
  • Comma l: Produzione aggiuntiva di un impianto. Definisce, espressa in kWh, l’energia prodotta dall’impianto potenziato secondo la seguente relazione: Energia prodotta a seguito del potenziamento x ( kWp di potenziamento / kWp totali).
  • Comma q: Sistema con profilo di scambio prevedibile. Definisce i requisiti per una tipologia di impianti, di tipo centralizzato con potenze superiori ai 200 kWp e quindi connessi in regime di sola vendita la cui produzione abbia certe caratteristiche.

Titolo I – Art. 3: Tratta della massima potenza cumulata incentivata secondo il seguente schema:
Potenza cumulata incentivabile: 3 GW.
Potenza cumulata incentivabile per impianti innovativi: 300 MW.
Potenza cumulata incentivabile per impianti a concentrazione: 200 MW.

Titolo I – Art. 4: Passano a 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il termine ultimo per la presentazione della richiesta di tariffe incentivanti al G.S.E.
Lo spostamento di un impianto fotovoltaico dal sito di origine porta al decadimento del diritto alle tariffe incentivanti.
Si definisce in 30 giorni la data ultima entro la quale comunicare la cessione di proprietà dell’impianto o del terreno/edificio su cui è installato l’impianto fotovoltaico.

Titolo I – Art. 5: Cumulabilità degli incentivi e si concentra soprattutto sulla cumulabilità di incentivi in conto capitale per enti pubblici Onlus, ecc. Ribadisce la non ammissibilità di tariffe incentivanti in compresenza, in relazione all’impianto FV, di detrazioni fiscali.

TITOLO II Definizioni generali e tariffe impianti fotovoltaici “tradizionali”

Titolo II Impianti fotovoltaici “tradizionali” – Art. 8: Tariffe incentivanti. ecco le novità per le tariffe incentivanti. sono previste le seguenti novità:
Ripartizione delle fasce di incentivazione in 3 quadrimestri del 2011.
Non più 3 bensì 6 fasce di potenza incentivata.
Le tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al 2011, per il 2012 e 2013, invece, si prevede una decurtazione del 6% annuo sulle tariffe di espresse per l’ultimo quadrimetre del 2010.
L’allegato 2 definisce tutti i casi in cui viene considerato “su edifici” la posa di un impianto FV.
Ma senza indugi, ecco le nuove tariffe:

III_CE_tariffeNota bene: Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.

Titolo II – Art. 9: Le novità dei Premi di aumento alle tariffe incentivanti per uso efficiente dell’energia dettagliate all’articolo precedente, ma solo per gli impianti realizzati su edifici e solo operanti in regime di scambio sul posto. Questa la modalità:

  • Realizzazione di A.C.E. con indicazione degli interventi migliorativi.
  • Dopo l’entrata in esercizio dell’impianto FV si effettuano gli interventi migliorativi.
  • Realizzazione secondo A.C.E. attestante il miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno il 10% degli indicatori, sia estivi (novità) che invernali.

Per il resto valgono le stesse prescrizioni del precedente decreto: massimo 30% di aumento tariffa incentivante, cumulabilità con altri ulteriori interventi (sempre rimanendo valido il tetto massimo), applicazione del premio l’anno successivo alla richiesta.
Due ulteriori punti, però, sono importanti per l’ottenimento dei premi.

Per impianti realizzati su nuove costruzioni, oppure per edifici di cui si sia ottenuto il titolo edilizio abilitativo successivo all’entrata in vigore del presente, è previsto un premio consistente al 30% di aumento delle tariffe incentivanti qualora sia decrementati di almeno il 50% i valori di prestazioni energetica prescritti dal D.P.R.  2 aprile 2009 n° 52.

Attenzione! Per gli edifici che presentano parziale climatizzazione orizzontale (planimetricamente parlando), l’impianto che accede al premio deve essere installato in corrispondenza della superficie climatizzata.

Titolo II – Art. 10: Premi di aumento delle tariffe incentivanti per applicazioni e tipologie specifiche.

Vediamo in specifico i casi di aumento:

  • Aumento del 5% per impianti fotovoltaici realizzati su aree indicate, dagli strumenti urbanistici, come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite e aree ad esse pertinenziali.
  • Aumento del 5% per impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto ed ubicati in comuni di meno di 5.000 abitanti e il cui soggetto responsabile sia il Comune stesso.
  • Aumento del 10% per impianti fotovoltaici installati in sostituzione delle coperture di amianto.
  • Assegnazione di tariffa, di valore  pari alla media aritmetica tra le due tariffe “Su edifici” e “Altro” di riferimento per la classe di potenza per impianti i cui moduli siano gli elementi costitutivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline.
  • Altri premi di aumento alla tariffa incentivante riguardano gli impianti con profilo di scambio prevedibile e rimandiamo al decreto per ulteriori dettagli.

TITOLO III Definizioni generali e tariffe impianti integrati con caratteristiche innovative

Titolo III – Art. 11: Questa tipologia di impianti fotovoltaici si attiene alle stesse condizioni di incentivazione dei “tradizionali”.  Ad eccezione delle specifiche presenti in particolare nell’allegato 4 al decreto.

Titolo III – Art. 12: Tariffe incentivanti. Per questa categoria di impianti sono previste altre tariffe incentivanti differenti da quelle precedenti.
Incentivazione per 3 fasce di potenza.
Le tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al 2011, per il 2012 e 2013, invece, si prevede una decurtazione del 2% annuo.
I Premi di aumento alla tariffa incentivante sono quelli previsti al solo Art. 9 Ttitolo I. Quindi il solo premio appliacbile è quello per l’utilizzo effficiente dell’energia.
Ma senza indugi, ecco le tariffe:

III_CE_tariffe_integratiNota bene: Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.

 

TITOLO IV Definizioni generali e tariffe impianti a concentrazione

Titolo IV – Art. 13: Contrariamente a quanto accade per gli altri impianti, i soli impianti a concentrazione incentivabili sono quelli di proprietà di Enti pubblici e di persone giuridiche.

Titolo IV – Art. 14: Tariffe incentivanti. Per questa categoria di impianti sono previste altre tariffe incentivanti differenti da quelle precedenti.
Incentivazione per 3 fasce di potenza.
Le tariffe di cui nella prima sezione della tabella sono valide fino al 2011, per il 2012 e 2013, invece, si prevede una decurtazione del 2% annuo.
Non sono previsti premi di cui all’art. 9 o 10 del presente decreto per quasta tipologia di impianti considerato il fatto che il solare a concentrazione deve essere installato su tracker biassiali.
Ma senza indugi, ecco le tariffe:

III_CE_tariffe_concentrazion

Nota bene: Le tariffe espresse per il 2012 e 1013 possono differire da quelle poi effettivamente applicate in virtù dei criteri di arrotondamento. Lo scarto è in ragione di 1 millesimo.

Titolo IV – Art. 14-bis: Prevede l’istituzione di una ulteriore categroai di impianti, denominati “ad innovazione tecnologica” per incentivare gli ultimi ritrovati fotovoltaici.

Il Titolo V riporta le disposizioni finali e quindi contiene tutti gli elementi riguardanti il rapporto tra istituzioni: G.S.E., ministeri, A.E.E.G, E.N.E.A. Descrive i criteri di controllo degli impianti, il monitoraggio, le competenze, ecc.
da notare l’Art. 20 con 11 commi che definisce e chirisce le indicazioni temrinologihche di cui al DM 19 febbraio 2007 (anche in questo caso rimandiamo al decreto per le specifiche).

 

Allegato 2: Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici

L’allegato riporta una tabella con i vari criteri di installazioni secondo i quali si può nominare un impianto posto “Su edifici”.

  • Moduli FV su tetti piani o su coperture con inclinazione di 5° massimi; Con Balaustra: L’asse mediano dei moduli non deve superare l’altezza minima della balusta stessa. Senza Balaustra: altezza massima del piano dei moduli: 30 cm
  • Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda Moduli installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie
  • Moduli fotovotlaici installati su tetti con caratteristiche differenti dai punti precedenti I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto con una tolleranza di +/- 10°
  • Moduli installati in qualità di frangisole I moduli sono collegati alla facciata al fine di prdourre ombreggiamento e schemratura di superfici trasparenti.

Il punto 3 è stato sviluppato appositamente per contemplare la posa di impianti sulle coperture a botte.
Non sono qui contemplati pergole, pensiline, ecc. che però come visto all’art. 10, godono di una tariffa intermedia.

II conto Energia

IV Conto Energia


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