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Il II° Conto Energia

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Eccoci al terzo articolo che tratta della storia dell’incentivazione della fonte fotovoltaica in Italia.

ATTENZIONE! L’articolo presenta il Conto Energia così come lo presentammo nel 2007. Per cui anche se i tempi verbali sono al futuro, ribadiamo che il II Conto Energia, così, come tutti gli altri Conti Energia (fino al V°) sono in realtà non più attivi alla data di riedizione del presente articolo.

La seconda incarnazione del Conto Energia per il fotovoltaico Italiano viene pubblicata il 23 febbraio 2007 in G.U.
In sintesi gli aspetti più significativi sono stati raccolti qui sotto

Attenzione: Validità del provvedimento fino al 31 12 2010
Più tempo disponibile per il conto energia 2010.

Non più il 31 dicembre 2010, bensì il 30 giugno 2011.
Slitta la data entro la quale dovranno entrare in esercizio gli impianti fotovoltaici per poter continuare a godere dell’attuale conto energia.

Grazie ad un emendamento presentato il 27 luglio  arriva con l’approvazione,  al Senato, del  cosiddetto “decreto energia” (d.l. 8 luglio 2010, n. 105) che passerà all’esame della Camera la settimana prossima ma che, essendo “blindato”, non subirà probabilmente alcuna modifica.

Cosa succede, quindi con le modifiche appena introdotte?

  • Si viene a  modificare  il provvedimento con cui si accede agli incentivi attuali solo con gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010, (vedi  il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41) con il seguente  “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (…) sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.”
  • Sarà necessario  che entro quella data  l’impianto sia finito  e  lo si faccia  certificare con un  l’asseverazione di un tecnico abilitato.
  • Bisognerà aver presentato la richiesta di allacciamento per l’entrata in esercizio entro il 30 giugno.
  • Si prevedono Ispezioni e controlli affinché  tutto proceda  senza intoppi o abusi  nei confronti del  gestore di rete e del  GSE. (false prenotazione, o false fine lavori, ecc.)
  • L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla conversione del decreto, dovrà approntare delle regole al fine di garantire un equo svolgersi delle procedure di allacciamento alla rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili

ATTENZIONE, quindi. NON si deve confondere l’entrata in esercizio, con l’ultimazione dell’impianto.

I testi legislativi precedenti di riferimento sono:

  1.     DLGS N°387 del 29 Dicembre 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
  2.     DLGS N°379 del 19 Dicembre 2003 (Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica).
  3.     DM 19 02 2007, il decreto del presente Conto Energia, di cui descriviamo le principali novità.

Dopo la fallimentare (per la maggioranza dei casi) esperienza del Conto energia 2005, sono state introdotte alcune modifiche all’esistente.
La prima importante notizia, direttamente dal G.S.E., è che tutte le graduatorie presentate con i precedenti decreti sono, all’atto della pubblicazione del presente Decreto, annullate.
Gli impianti per cui si era presentata domanda, e per cui non sono ancora state rilasciate le tariffe incentivanti (secondo i precedenti decreti), per accedere al Conto Energia dovranno avvalersi della nuova procedura e tariffazione.

La seconda, invece, riguarda i tetti di incentivazione: questi sono stati pressoché rimossi ed esiste solo un tetto massimo di 1200 MW installabili. Non esistono più i tetti cumulativi annuali, per cui la potenza incentivabile veniva sempre esaurita entro il primo giorno di presentazione delle domande, specie per gli impianti piccoli.

1) Fasce di potenza incentivata e modalità di scambio di energia
Sono 3 le fasce di potenza degli impianti ammessi:

  • Prima: 1kWp-3 kWp (scambio sul posto o cessione)
  • Seconda: 3Kwp-20kWp (scambio sul posto o cessione)
  • Terza: > 20kWp (cessione)

Gli impianti devono essere connessi in rete (non sono applicabili gli incentivi agli impianti isolati) ed essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche, condomini, e soggetti pubblici (praticamente tutte le forme giuridiche e fisiche).

Al Conto Energia possono accedere anche gli impianti già installati e già connessi in rete all’atto di entrata in vigore del decreto, ma solo per la quota, detta di potenziamento, che verrà installata aderendo a questo sistema di incentivazione (l’installato non conta, quindi) o quelli che, accettati per il conto energia, dopo almeno due anni, subiscono un incremento di potenza.

2) Tariffe incentivanti applicate
Parlare di tariffazione implica, con il nuovo decreto, il concetto di integrazione architettonica. Infatti, contrariamente a quanto succedeva prima, interventi che limitano l’impatto dell’impianto su suoli non urbanizzati (utilizzo di suoli agricoli) ed interventi che, nell’involucro edilizio, prediligono l’utilizzo dell’impianto come elemento costruttivo vero e proprio, godono di una tariffa superiore. Si distinguono, quindi, caso per caso, 3 tipologie di impianto: non integrato, parzialmente integrato, integrato. Rispettivamente, per ciascuna fascia, si applicano le seguenti tariffe:

  1. Prima fascia: 0,40; 0,44; 0,49 €/kWh
  2. Seconda fascia: 0,38; 0,42; 0,46 €/kWh
  3. Terza fascia: 0,36; 0,40; 0,44 €/kWh

La tariffa incentivante è prevista per 20 anni, e sono previste alcune modifiche negli anni a seguire. La tariffa sarà decurtata del 2% nel 2009 e nel 2010. Dopo i suddetti termini la modiifica sarà regolata da appositi decreti (mai entrati in vigore perché esaurito il tetto di potenza incentivata nel 2010). Importante: queste modifiche riguarderanno solo e soltanto gli impianti entrati in opera nei periodi suddetti e nessuna modifica sarà apportata alle tariffe già concesse in precedenza.
Le tariffe, anno per anno, sono riportate qui sotto

Tariffe II conto Energia

3) Premi alla tariffazione
Il decreto prevede alcuni premi aggiuntivi alla tariffa base. Il premio è del 5% in più sulla tariffa riconosciuta e questi sono i casi in cui si applica:

  • Per i soli impianti non integrati di seconda e terza fascia per cui il proprietario dell’impianto ottiene il titolo di Autoproduttore di energia elettrica in base al DLGs 16 marzo 1999 n°79.
  • Per gli impianti di cui il proprietario sia una scuola pubblica o paritaria, o una struttura sanitaria pubblica.
  • Per gli impianti integrati architettonicamente in sostituzione di coperture di eternit o comunque contenenti amianto.
  • Per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.

Gli incrementi precedenti non sono tra loro cumulabili.

4) Premi ulteriori alla tariffazione
Sono previsti, inoltre, altri premi che sono sinergici con gli altri previsti dalla Finanziaria 2007 ai sensi del cosiddetto Pacchetto Kyoto.
Importante. Questi incrementi non hanno una percentuale fissa: questa varia a seconda di precisi criteri che qui elenchiamo:

Il diritto al premio avviene se il proprietario dell’impianto, installato su edifici, si doti di un Attestato di certificazione energetica in cui siano descritti interventi migliorativi atti alla riduzione del fabbisogno energetico per l’edificio in questione.
Il premio è previsto se, successivamente alla data di entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico, il proprietario adotti gli interventi descritti nell’Attestato in modo da ridurre, esclusi i miglioramenti introdotti dall’impianto fotovoltaico stesso, di almeno il 10% l’indice di prestazione energetica.

L’attestato va quindi ricompilato in base alle nuove modifiche apportate Il premio alla tariffazione entra in vigore dall’anno solare successivo a quello in cui si realizzano gli interventi di riqualificazione energetica. In qualsiasi caso il premio non può eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in funzione dell’Impianto fotovoltaico. La maggiorazione vale per tutti gli anni a seguire fino alla scadenza dei 20 anni.

Il premio è riconosciuto per ulteriori interventi di qualificazione energetica.

Il premio di incentivazione è anche riconosciuto a qualsiasi edificio, costruito in data successiva all’entrata in vigore del decreto sul Conto Energia, che sottostando alle norme della 192/05, presenti una riduzione di almeno il 50% rispetto ai valori presenti nell’Allegato C del decreto 192/05.

5) Procedure di accesso e Burocrazie della pratica
La burocrazia, un tempo lunga e complicata, è ridotta all’essenziale.
Vediamo qui di seguito i passi necessari:

  • Chiunque possegga i requisiti per accedere alle tariffe, presenta al Distributore locale di energia il progetto preliminare dell’impianto.
  • Il proprietario dell’impianto realizza l’impianto (seguendo le normative presenti nel comune di installazione, e quindi, solitamente, specie per le prime due fasce, presentando una D.I.A.)
  • Una volta terminato l’impianto, il proprietario trasmette al gestore di rete l’ultimazione dei lavori e al GSE, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori, la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.
  • Entro altri 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al punto precedente, il GSE, considerate tutte le disposizioni vigenti, comunica al proprietario la tariffa riconosciuta.

6) Limiti dell’incentivazione
Esistono limiti al rilascio delle tariffe incentivanti. Qui di seguito l’elenco completo:

  • Le tariffe ed i premi non sono riconosciuti agli impianti per la cui realizzazione siano stati utilizzati finanziamenti a capitalizzazione anticipata che superino il 20% del costo dell’investimento. Questo limite non vale per gli enti pubblici comprese scuole, e strutture sanitarie.
  • Non è prevista la cumulabilità con Certificati verdi, ed i titoli derivati dalle disposizioni attuative del DLGs 16 Marzo 1999 n° 79.
  • Non si applicano le tariffe per tutti gli impianti realizzati nel rispetto degli obblighi introdotti dal DLGs 19 agosto 2005 n° 192 e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2010.
  • Non si applicano le tariffe ed i premi agli impianti per i quali sia stata riconosciuta la detrazione fiscale (anche in caso di proroghe e modifiche della stessa) ai sensi della Legge 27 dicembre 2002 n° 289.

Questa la trafila burocratica, valida per tutti gli impianti e senza i vincoli temporali dei precedenti decreti.

Quanto sopra riportato è un estratto essenziale per orientarsi all’interno della nuova legislazione sull’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica.

I conto Energia

III Conto Energia

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