Vorremmo iniziare questo articolo, che in realtà è un documento a servizio di voi proprietari di impianti fotovoltaici, in modo diverso: partiamo dalle domande.
Ho un impianto fotovoltaico: una volta installato devo ottemperare ad alcuni obblighi?
Come mi devo comportare in caso di verifiche da parte degli ispettori?
Il mio fornitore mi ha contattato per informarmi della Delibera AEEGS 786-2016: come mi devo comportare?
Quali sono gli obblighi a cui sono tenuto dalla delibera?
Se ti stai facendo queste domande vuol dire che tieni al tuo impianto e a far sì che il tuo investimento energetico sia duraturo.
Manutenzione: non solo pulizia, ma anche burocrazia e sicurezza
Un impianto fotovoltaico è un generatore ideale: sta sul tetto, non ingombra, produce silenziosamente, insomma. perfetto anche per le case di tutti. Rimane, però, pur sempre, un impianto e, come tale, deve esere mantenuto in efficienza per lungo periodo. Deve, quindi produrre tutta l’energia di cui è capace e per farlo, un regolare controllo dei parametri e delle efficienze dovrebbe far parte della gestione corrente.
Tuttavia non è solo questione tecnica ed energetica,. Un impianto FV è, in Italia, pressoché sempre connesso a rete e, questo fatto,porta con sè alcune conseguenze: ci sono normative e richieste che, dettate da chi gestisce la rete, devono poi essere accolte ed implementate dal proprietario.
Non sono obblighi meramente burocratici, spesso si arriva a legiferare per mantenere integro il sistema di distribuzione italiano (e quindi la rete da cui prendiamo tutti l’energia che ci serve).
Uno degli adempimenti più recenti, infatti è proprio dettato da esigenze di sicurezza per chi manutiene la rete di distribuzione e fa riferimento alle cosiddette SPI o interfacce di rete esterne.
Cosa sono le SPI?
In un precedente articolo abbiamo parlato della Interfacce di rete semplici, quelle integrate negli inverter. Le SPI sono concettualmente lo stesso tipo di dispositivo, ma esterno al convertitore e sono su un quadro a parte. Fungono, però, da “interruttori automatici” nel caso la rete di distribuzione, a cui l’inverter è collegato, abbia un funzionamentio anomalo. Sono, pertanto, dispositivi di sicurezza.
Delibera AEEGS 786-2016: cosa introduce?
Per quanto concerne le SPI la dlibera determina i tempi di esecuzione delle prove da effettuare. Per meglio specificare: impone un ciclo di verifiche periodiche da effettuare sulle SPI al fine di mantenerne integra la vitale funzione. Inoltre fissa un nuovo limite alla installazione, per i nuovi impianti, delle SPI suddette. Non più 7 kW come prima, ma 11,08 kWp (in ottemperanza a normativa europea )
Delibera AEEGS 786-2016: chi è interessato?
Tutti gli impianti con una interfaccia SPI esterna dovrebbero essere interessati dal regolamento, in realtà, l’obbligo di verifiche periodiche interessa impianti con potenza superiore a 11,08 kWp. Anche se, fino all’introduzione della norma le SPI erano obbligatorie per impianti con potenza supeiore ai 7. Per fare chiarezza lo diciamo subito: la delibera riguarda gli SPI. Non riguarda gli imopianti ocn potenze come quelle indicate ma privi della suddetta interfaccia perché connessi prima che la normativa le introducesse.
Delibera AEEGS 786-2016: articoli e tempistiche – Articolo 2
Articolo 2.1: le verifiche riguardano tutti gli impianti con potenza superiore agli 11, 08 kW conessi in media e la medesima taglia se presente un SPI.
Articolo 2.1: la verifica va comunicata al gestore di rete competente. Non è, quindi un mero fatto tecnico.
Le verifiche, loo ripetiamo riguardano gli impianti che rientrano nelle casistiche di cui sopra.
PRIMO scaglione di verifiche
Riferimento all’ articolo 2 comma 2.2 lettera d: il limite temporale è fissato dall’occorrenza che “scade prima”:
- Riguarda tutti gli impianti connessi fino al 31 dicembre 2009
- 30 settembre 2017
- 5 anni dalla precedente verifica
SECONDO scaglione di verifiche
Riferimento all’ articolo 2 comma 2.2 lettera c: il limite temporale è fissato dall’occorrenza che “scade prima”:
- Riguarda tutti gli impianti connessi dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012
- 30 dicembre 2017
- 5 anni dalla precedente verifica
TERZO scaglione di verifiche
Riferimento all’ articolo 2 comma 2.2 lettera b: il limite temporale è fissato dall’occorrenza che “scade prima”:
- Riguarda tutti gli impianti connessi dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016
- 31 marzo 2018
- 5 anni dall’entrata in esercizio
- 5 anni dalla precedente verifica
QUARTO scaglione di verifiche
Riferimento all’ articolo 2 comma 2.2 lettera a: il limite temporale è fissato univocamente
- Riguarda tutti gli impianti connessi dal 1 agosto 2016
- 5 anni dall’entrata in esercizio
Commi seguenti
Nei commi seguenti si impone al comunicazione della verifica, le modalità per i solleciti e, ovviamente, le penali. Attenzione! Il mancato adempimento per impianti incentivati porta ad una segnalazione presso il GSE che, quindi avrà liceità di mettere i ndiscussione gli incentivi in Conto Energia.
In cosa consiste la verifica e come effettuarla
La verifica è da effettuarsi con apparecchiatura specifica e la relazione di passata ispezione e controllo va redatta e firmata da tecnico competente.
A chi va richiesta? Chi chiamo per la verifica?
Light Energy può effettuare il controllo per il vostro impianto e rilasciarvi opportuna certificazione e gestire qualsiasi adempimento possiate necessitare. Vi consigliamo, però, di muovervi per tempo, perché può essere che i tempi si dilatino a ridosso delle scadenze.
MAG
2017