Recentissimo, dai primi di settembre, la pubblicazione , da parte del MISE, di una raccolta di F.A.Q. circa i due decreti sul’efficienza energetica di circa un anno fa:
- Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto requisiti minimi”
- Decreto 26 giugno 2015 cosiddetto “Decreto Linee guida APE”
Il documento chiarisce meglio alcuni casi limite e di interpretazione che erano sorti dopo la pubblicazione in G.U. dei decreti suddetti.
In questa sede riportiamo alcuni casi interessanti e curiosi, specie nell’ambito delle ristrutturazioni, lasciando al documento che potete scaricare in fondo all’articolo il chiarimento dei dubbi più specifici.
Premettiamo una considerazione: incorrere in obblighi di legge determina spesso extracosti poco piacevoli. Tuttavia: il senso dei decreti stessi è dare priorità agli interventi che vengono fatti poche volte nella vita di un edificio. Ristrutturare casa è un evento raro: fare bene questo passo vuol dire avere una casa efficiente da subito. Tutti gli interventi come pavimentazioni, tinteggiature, bagni ed arredamenti, possono essere rivisti in un secondo momento e anche più volte nell’arco di vita di un edificio senza che incorrano modifiche ad impianti e all’involucro.
Obblighi del Dlgs 28/11
Attivo dal 2011, il decreto è quello che guida la realizzazione delle nuove costruzioni in quanto determina i fabbisogni termici minimi, le prestazioni e, oggi, impone la copertura del 50% di fabbisogno termico da FER. Demolizioni e ricostruzioni devono essere integrali (totali, di TUTTO l’edificio compreso il solaio controterra), per dover rispettare i dettami del suddetto. Basta che una delle superfici disperdenti non venga interessata dagli interventi e non vi è obbligo.
Validità dell’APE e manutenzione impianti termici
Uno degli aspetti più delicati in termini di APE riguarda tutti gli immobili che, dotati di APE dal proprietario, vengono poi eserciti da locatari che, per legge, sono tenuti ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, tra cui, ovviamente anche il “controllo fumi” e le manutenzioni della caldaia. Si ribadisce che, per l’emissione dell’APE tutti i controlli debbono essere fatti e, in presenza di catasto energetico (Regione Lombardia, ad esempio), va riportato il numero di impianto proprio nell’APE stesso (per cui nessun APE può essere redatto in assenza di libretto di impianto e controllo fumi valido). Per i gestori di casa una incombenza in più: l’APE decade per legge al 31 dicembre dell’anno successivo alla prima scadenza non rispettata.
Obbligo FER elettriche
Mentre si ribadisce che è la superficie in pianta di un edificio (e non delle pertinenze) a determinare la potenza di picco del FV, si dettaglia che, in un edificio privo di impianto termico è automaticamente rispettata la parte termica (fabbisogno 0), ma deve comunque essere rispettata la parte elettrica.
Obblighi e consigli
Il documento è anche una fonte di consigli: Tutte le volte che vengono fornite risposte negative (es. “non è necessario rispettare l’obbligo di cui al xx), il MISE chiude con consigli dallo spirito: “.. ma sarebbe meglio che..” invitando al miglioramento delle rpestazione edei livelli di sicurezza dell’edificio.
Requisiti di efficienza e ristrutturazioni
Come è stato evidente fin da subito, una delle maggiori difficoltà di interpretazione è quella relativa a cosa siano le ristrutturazioni di primo e secondo livello, gli ampliamenti volumetrici, ecc. che, a cascata, determinano obblighi sia dal punto di vista delle trasmittanze che dal punto di vista dell’impianto termico. Gran parte della guida chiarisce anche aspetti in cui veri interventi si sommano e si affiancano.
Per chi necessitasse consulenza alla ristruttrazione per qualificazione energetica, siamo a vostra disposizione
SET
2016